Tutto quello che c’è da sapere sull’RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS è una figura, che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore. Secondo la normativa, infatti, i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona, che faccia da portavoce a quelle che sono le loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali. In quest’ultimo caso i lavoratori possono comunque decidere di non avvalersi di tali rappresentanze e procedere all’elezione di un RLS svincolato dai sindacati. L’RLS rimane in carica, di norma , per 3 anni ed è rieleggibile. Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata, che consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità. Se l’RLS non viene formato il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto fino a 4 mesi o con un ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Il ruolo di RLS è incompatibile con quello di RSPP. Inoltre, anche se non espressamente vietato dalla normativa, non è opportuno eleggere come RLS una persona inquadrata come Dirigente. L’orientamento delle ASL, infatti, è quello di contestare tali nomine, in quanto le figure dirigenziali sono un a sorta di alter ego del datore di lavoro e quindi non adatte a rappresentare gli interessi dei lavoratori.
Ma quali sono le sanzioni per la mancata elezione del RLS ? La normativa prevede che il Datore di lavoro sia sanzionabile solamente se non richiede (in forma scritta e dandone evidenza) ai lavoratori di comunicargli il nominativo del loro Rappresentante. Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non procedono all’elezione, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL provvederà ad assegnare un RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il datore di lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicarne il nominativo all’INAIL mediante procedura telematica.
E’ bene ricordare che l’RLS deve essere designato anche in presenza di un solo lavoratore; ci sono, però, alcuni casi in cui la normativa non prevede tale obbligo, eccone alcuni esempi:
- Imprese famigliari
- Aziende dove sono impiegati solo lavoratori a progetto purché la prestazione lavorativa non si svolga nei luoghi di lavoro del committente
- Lavoratori a domicilio, compresi chi svolge attività di portierato nei condomini.
Per concludere si riportano alcune delle principali attribuzioni del RLS (art 50 del D.lgs. 81/08):
- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- E’ consultato in merito alla valutazione dei rischi;
- E’ consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti antincendio, degli addetti al Primo soccorso e del medico competente;
- E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- Formula osservazioni in occasione delle ispezioni, effettuate dagli organismi di vigilanza dalle quali è, di norma, ascoltato;
- Se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, può fare ricorso alle autorità competenti;
- Riceve (su sua richiesta) e firma il Documento di Valutazione dei Rischi;
Infine, si ricorda che il RLS deve disporre del tempo necessario e di mezzi adeguati allo svolgimento della propria attività. A tal proposito dispone di un monte ore di permessi retribuiti. Non può subire alcun pregiudizio per l’espletamento della propria funzione ed ha diritto alle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.