La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14352 del 28 marzo 2018, ha ricordato che secondo giurisprudenza costante della stessa Corte, a partire da S.U. 14 ottobre 1992 n. 9874, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale).