L’INAIL ha il potere di chiedere il risarcimento delle prestazioni erogate, nei casi di infortunio o di malattia professionale, quando nelle cause che hanno determinato l’evento, sia accertata una responsabilità di uno più soggetti.

Posto che l’infortunio, o la malattia professionale, si deve verificare solo per eventi casuali e di forza maggiore riconducibili al lavoro, la responsabilità si configura nel momento in cui un comportamento o una omissione alterino in senso negativo la normale casualità degli eventi.
La situazione tipica è quella delle norme in materia di sicurezza sul lavoro l’inosservanza delle quali, con certezza, altera in senso negativo le normali condizioni di lavoro aumentando la possibilità che si verifichi uno degli eventi tutelati dall’INAIL.
Le azioni di recupero delle prestazioni erogate, definite genericamente di “rivalsa”, sono:
- il regresso (regolato dagli artt. 10 e 11 del T.U. INAIL);
- la surroga (regolata dall’art. 1916 del Codice Civile).
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