Archivio – Numero 34-35 – Formazione dei lavoratori – Lavoro@Confronto

“Per i neo-assunti la formazione è regolamentata dal punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011: “il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

Sorgente: Archivio – Numero 34-35 – Formazione dei lavoratori – Lavoro@Confronto

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