Addetti Prevenzione Incendi


In tutte le aziende il datore di lavoro deve indicare e provvedere alla nomina e formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10 marzo 1998. E’ obbligatorio designare un numero adeguato di lavoratori incaricati ad attuare le misure antincedio, per garantire la gestione di un eventuale emergenza in attesa dell’arrivo Vigili del Fuoco.

I lavoratori incaricati devono frequentare un corso di base differenziato sulla base  della classificazione di rischio dell’azienda, e successivamente dei corsi di aggiornamento.

Descrizione e Destinatari: Il corso si rivolge ai Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri di Addetti alla lotta antincendio, ai Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/08) ed a coloro che risultano nominati o potenzialmente nominabili come Addetti alla lotta antincendio per svolgere attività di gestione delle emergenze in aziende classificate a basso rischio1 come da allegato 9 del D.M. 10/03/98 e Art. 46 del D.lgs. 81/08 1 Allegato IX D.M. 10/03/1998 Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: luoghi nei quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione delle stesso è da ritenersi limitata.

I contenuti dei corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse e conformi al DM 10/03/98.

Nell’ambito lavorativo l’addetto antincendio deve essere sempre presente.


RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO

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