Addetti Primo Soccorso


In tutte le aziende il datore di lavoro deve indicare e provvedere alla nomina e formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso ai sensi degli art. 36 37 e 45 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 388/2003. E’ obbligatorio designare un numero adeguato di lavoratori incaricati ad attuare le misure di primo soccorso, per garantire la gestione di un eventuale emergenza in attesa dell’arrivo della Croce Rossa.

I lavoratori incaricati devono frequentare un corso di base differenziato sulla base  della classificazione di rischio dell’azienda, e successivamente dei corsi di aggiornamento.

Descrizione e Destinatari: Il corso si rivolge ai Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri di Addetto al primo soccorso, ai Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/08) ed a coloro che risultano nominati o potenzialmente nominabili come Addetti al Primo Soccorso per svolgere attività di gestione delle emergenze in aziende classificate in Gruppo A oppure Gruppo B e C

Le aziende del gruppo “A” (indice infortunistico INAIL superiore a 4), Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso nelle aziende del gruppo A che non hanno più di 5 lavoratori.

  • aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica,
  • centrale termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo,
  • aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
  • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
  • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura

Le aziende del gruppo “B e C” (indice infortunistico INAIL inferiore a 4), Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso nelle aziende del gruppo “B” e “C” che non hanno più di 5 lavoratori

“B”

  • aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

“C”

  • aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Nell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente.


GRUPPO “A”
GRUPPI “B” e “C”

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