Trattori Agricoli e /o Forestali

L’accordo tra Governo e Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici siano essi lavoratori autonomi o dipendenti. Stiamo parlando del «Patentino», richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).

Dal 1°gennaio 2019 non è più possibile usufruire dell’esperienza acquisita negli anni e pertanto vi è l’obbligo di svolgere il corso completo per la prima abilitazione

La patente di guida non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro.

L’obbligo della formazione lo hanno tutti coloro che utilizzano il trattore (anche occasionalmente e saltuariamente),
siano essi titolari, coadiuvanti famigliari, soci, dipendenti o lavoratori autonomi per conseguire l’abilitazione alla conduzione. Sono obbligati anche i pensionati, famigliari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con Azienda Agricola pur non facendone direttamente parte. L’obbligo ricade anche su chi noleggia o prende a prestito un trattore.

Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata o, per dirla all’inglese un «wheel loader») utilizzata in campagna va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida dovrà attenersi alle date previste per il settore agricolo.

Particolare attenzione deve essere posta, in caso di incidente, alla possibile NON COPERTURA da parte dell’Assicurazionese NON si è ancora abilitati.

Secondo L’Accordo il Patentino può essere preso per i seguenti tipi di mezzo agricolo:

GOMMATO
CINGOLATO
GOMMATO
+
CINGOLATO

NON E’ una patente è una abilitazione professionale che però potrà essere richiesta sia durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale , a causa di un infortunio ( SPISAL – INAIL), che da Carabinieri, Polizia o Vigili Urbani nel rispetto delle norme di circolazione sulla strada.

AZIENDE AGRICOLE: I soggetti, che non possono comprovare un esperienza di almeno 2 anni, ma già incaricati all’uso delle attrezzature, e che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare il corso di formazione di base (8  ore + 5 eventuali per i cingolati)

DITTE INDIVIDUALI O A CONDUZIONE FAMILIARE: Le stesse norme valgono anche per le ditte individuali composte da lavoratori autonomi.

Scopo del corso è di essere utile a comprendere come gestire in sicurezza situazioni particolari o potenzialmente pericolose non ad insegnare a portare un mezzo agricolo a chi lo utilizza da una vita.

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