R.S.P.P. Datore di Lavoro

Il datore di lavoro assume il ruolo di RSPP: Il datore di lavoro, secondo la definizione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08, è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. In riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro entra in contatto diretto con l’RSPP e, in alcuni casi specifici, l’RSPP è il datore di lavoro.

L’articolo 34 si riferisce, appunto, allo “svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. La “capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” vengono definiti dall’articolo 32, mentre l’articolo 33 stabilisce i “compiti del servizio di prevenzione e protezione”.

Datore di lavoro come RSPP: Il datore di lavoro, come detto, può svolgere direttamente il ruolo di RSPP (insieme a quello di primo soccorso e prevenzione incendi). Nel caso di aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva”.

I Datori di Lavoro che intendono svolgere suddetti compiti, devono frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002-2007 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all’Allegato II dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


RISCHIO BASSO
16 ore (Codici ATECO Aziende Rischio Basso –Allegato 2 Pagina 1 Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

RISCHIO MEDIO
32 ore (Codici ATECO Aziende Rischio Medio  Allegato 2 Pagina 2 Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

RISCHIO ALTO
48 ore (Codici ATECO Aziende Rischio Basso –Allegato 2 Pagina 3 Accordo Stato Regioni 21/12/2011)


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